Etichetta
 
 

Occorre subito chiarire che la legge parla di "etichetta" traducendo "labeling" dal testo originale e con ciò sottintendendo "dare informazioni con Istruzioni, Etichetta, Simboli e colori d'identificazione" (Vedi sillabo Allegato I punto 13).

Il concetto è che il Fabbricante deve fornire tutte le informazioni necessarie per garantire l'identificazione e l'utilizzazione sicura del dispositivo.

Per tale ragione per gli obblighi del punto 13 ognuno può regolarsi come vuole o preferisce. In altri termini tutte le informazioni applicabili del punto 13 vanno date al cliente,
in pratica all'Odontoiatra, mentre sull'imballo si devono riportare quelle che servono per il trasporto, in altre parole anche niente se per esempio la consegna è fatta a mano, ma con qualche avvertenza se la consegna avviene per corriere.

 
 
 
 
 
 

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